Statuto della “FONDAZIONE CAV. LUCIANO E CAV. DOTT. AGOSTINO DE BELLAT”
con sede in San Michele all’Adige presso la sede della Fondazione Edmund Mach
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di data 4 Aprile 2018
2. La denominazione semplificata è Fondazione de Bellat; l’acronimo FdB. La sede e presso la sede legale della Fondazione Edmund Mach – da qui innanzi denominata Fondazione Mach, in San Michele all’Adige, via E. Mach, 1.
2. Provvede alle dette finalita con le rendite del proprio patrimonio, ed eventualmente con i contributi che venissero concessi dallo Stato, da altri enti e da privati.
a) dai beni immobili formanti la “Azienda agricola di Marco” in Val Lagarina, quali risultano dagli estratti tavolari e relativi fogli di possesso, consistenti nelle partite tavolari 14 e 542 con ogni diritto o servitù ad essi pertinenti;
b) dai beni mobilii di detta Azienda indicati nell’inventario di eredità rogato in Marco il 23 novembre 1965 dal Notaio dott. Riccardo Marchesoni, n. 30226;
c) dai beni immobili formanti “l’Azienda Agricola di Valsugana” quali risultano dagll estratti tavolari e relativi fogli di possesso, e consistenti nelle partite tavolari 341 e 825 del c.c. di Castelnuovo; P.T. 88 del c.c. di Telve di Sotto, P.T. 223 di Villagnedo; P.T. 273 e 774 di Scurelle; P.T. 919 di Borgo, con ogni diritto o servitù ad essi pertinenti;
d) dai beni mobili di detta Azienda indicati nell’inventario di eredità rogato dal Notaio dott. Riccardo Marchesoni in Castelnuovo, località Spagolle, il 20 novembre 1965, n. 30308 rep.;
e) da tutti gli altri beni che potranno affluire al patrimonio della Fondazione a seguito di lasciti, donazioni o investimenti effettuati dalla medesima.
2. Per il perseguimento degli scopi della Fondazione de Bellat, possono essere venduti i beni immobili e mobili ritenuti non rilevanti o particolarmente gravosi ai fini di una conduzione ottimale del patrimonio.
3. I proventi derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono destinati all’incremento o al mantenimento del patrimonio.
4. Le modificazioni derivanti o dalle operazioni di cui al presente articolo, ovvero da quelle originate da eventuali trasferimenti coattivi di proprietà, o comunque da fatti o atti, disposti anche d’ufficio, che comportino delle variazioni, alla consistenza e/o dalla identificazione dei singoli beni costituenti il patrimonio, sono riportate allo stato patrimoniale.
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore dei conti.
a) dal Presidente pro tempore della Provincia autonoma di Trento o da suo delegato;
b) dal direttore generale pro tempore della Fondazione Mach istituto agrario di San Michele all‘Adige;
c) da un insegnante della Fondazione Mach – Istituto agrario di San Michele all’Adige;
d) da un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Mach – Istituto agrario di San Michele all’Adige
e) da un rappresentante della Fondazione Mach – Istituto agrario di San Michele all’Adige, espressione del mondo rurale della Valsugana.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere c) d) ed e) sono nominati dalla Fondazione Mach.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per la durata della Legislatura provinciale.
4. Il Consiglio di Amministrazione elegge, al proprio interno, il Presidente ed il Vicepresidente.
5. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un consigliere di riferimento, si provvede alla sua sostituzione ed il nuovo consigliere dura in carica per la restante parte del mandato.
6. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri compreso il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative alla cessione o acquisto di beni immobili sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
Nelle votazioni a scrutigno palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Sulla richiesta di votazione a scrutinio segreto, decide il Consiglio ad unanimità dei presenti.
7. Tre consiglieri possono chiedere la convocazione del Consiglio.
8. Alle adunanze può partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei conti.
9. L’assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute comporta la decadenza dalla carica.
2. Il Consiglio in particolare, delibera:
a) le modifiche dello statuto;
b) il bilancio annuale di attività e quello dell’anno solare precedente;
c) l’acquisto e la vendita di beni immobili e mobili;
d) la costituzione in giudizio nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie;
e) una relazione annuale sull’attivita svolta.
3. ll Consiglio di Amministrazione, nella seduta relativa all’approvazione del bilancio dell’anno solare precedente, stabilisce la destinazione dell’eventuale utile netto tenendo conto delle reali esigenze e necessità tempo per tempo presenti nel mondo rurale della Valsugana.
2. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio; puo delegare, per quanto concerne gli atti di ordinaria amministrazione, parte dei suoi poteri ad uno dei Consiglieri.
3. In caso di necessità e di urgenza, il presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione; tali atti sono portati a ratifica del Consiglio alla prima seduta successiva.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Revisore dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.
3. Il Revisore dei conti esamina e riferisce al Consiglio di Amministrazione sui progetti di stato previsionale e di bilancio e sul conto economico e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Fondazione.
4. Con la delibera di nomina la Giunta Provinciale fissa il compenso per il Revisore dei conti nel rispetto della disciplina vigente.
2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea ovvero in caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l’organo di appartenenza può adottare, in relazione alla gravità del conflitto e alla sua prevedibile durata, i provvedimenti della sospensione o della decadenza.